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Filming your wife secretly is prohibited

L’ art. 615-bis c.p., primo comma, punisce colui che si procura indebitamente IMMAGINI o NOTIZIE attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di RIPRESA VISIVA o SONORA.

La norma sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione. Ciò perché altrimenti il bene giuridico della riservatezza domiciliare non risulterebbe leso.

Pertanto, chi partecipa, con l’assenso dell’offeso, alla scena ritratta (sia essa domestica, intima, o comunque tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone) non può essere soggetto attivo del reato.

Nel caso di specie l’ uomo aveva filmato la propria moglie in bagno o in camera da letto, nuda o seminuda, intenta alla cura della propria persona o all’igiene del corpo e non sono emerse prove che la donna volesse condividere con l’imputato i descritti momenti di intimità. Quest’ultimo non era, dunque, ammesso a partecipare agli stessi.

A nulla rileva che si tratti del coniuge e, quindi, di soggetto in generale coinvolto nella vita privata della persona offesa, quelle specifiche attività, indebitamente captate, sono oggetto di protezione in quanto private.

Praticamente RISPONDE del reato chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata DEGLI ALTRI soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre NON RISPONDE dello stesso reato colui che CONDIVIDE con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata. Il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è infatti dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe.

Concordo appieno col ragionamento della Corte di Cassazione.

Sentenza-n.-36109-2018

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