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Violenza in famiglia: più tutele in sede di separazione

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A partire dal marzo 2023, con la Riforma Cartabia, sono state introdotte importanti novità per quanto concerne gli abusi familiari e la violenza domestica.

Lo scopo è quello di accelerare i tempi e rafforzare le tutele per le vittime.

In particolare, per chi è vittima di violenza e vuole separarsi sarà possibile proporre un unico ricorso al Giudice secondo le forme del nuovo art- 473 bis 41 c.p.c.

Tale Riforma disciplina la possibilità per il Giudice di disporre l’abbreviazione di tutti i termini fino alla metà e di mezzi di prova idonei a garantire una rapida trattazione ed una immediata risposta di giustizia.

Qualora due coniugi si separino e nel procedimento si alleghino fatti di violenza o di abuso, il Giudice dovrà astenersi dal procedere al tentativo di conciliazione e dall’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare. L’eventuale percorso di mediazione familiare intrapreso verrà immediatamente interrotto.

L’esigenza di maggiore attenzione al fenomeno è stata avvertita in seguito all’allarmante dilagare di episodi di violenza domestica inducendo cosi il Legislatore a dettare specifiche norme per garantire piena tutela alle vittime.

Infatti i suddetti procedimenti godono ora di una corsia preferenziale e avranno quindi una trattazione più rapida e caratterizzata da specifiche attività procedurali che consentiranno anche di verificare da subito se quanto allegato dalla parte sia o meno fondato.

Già il cosiddetto Codice Rosso (L. n. 69/2019) aveva previsto modifiche alla procedura penale, che consentissero di tenere conto della contemporanea presenza di procedimenti civili di separazione tra coniugi o di cause per l’affidamento di minori.

Con il nuovo art- 64 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale si prevede “Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell’unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al Giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all’art. 329 del c.p.p.  Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria”.

Dunque, il suddetto articolo stabilisce che il Giudice penale trasmetta “obbligatoriamente” e “senza ritardo” al Giudice civile, copia dei provvedimenti adottati nel procedimento penale per il delitto di violenza domestica o di genere, tra cui le ordinanze relative a misure cautelari personali, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze di condanna. Inoltre la L. n. 134/2021  (art. 2 comma 12) ha esteso l’obbligo anche alle fattispecie di tentativo di reato.

C’è da dire che prima della Riforma Cartabia la legge prevedeva già strumenti di protezione di carattere civilistico per le vittime e per i figli. La vittima, infatti, poteva rivolgersi al Giudice civile con un ricorso apposito.

In un articolo precedente vi ho già parlato approfonditamente dell’ordine di protezione.

Qualora però la stessa vittima avesse voluto anche separarsi ed ottenere una regolamentazione dei rapporti reciproci e con i figli, avrebbe dovuto attivare un giudizio distinto, separato  dal primo, un giudizio di separazione appunto.
Occorreva, dunque, imboccare una doppia strada  con duplicazione di procedimenti, di stress e di spese legali.

La Riforma Cartabia ha mantenuto la possibilità di chiedere subito e soltanto l’ordine di protezione in caso di violenza fisica o morale, ma oltre a questo, ha introdotto la possibilità di chiedere, con un unico giudizio, sia la separazione sia l’ordine di allontanamento del coniuge violento.

La forma della domanda è quella del ricorso.

L’Avvocato, nel medesimo ricorso con cui chiede la separazione, deve indicare da subito i mezzi di prova e  i documenti. In caso di figli minori, gli elementi per ricostruire redditi e patrimoni delle parti e deve dare conto dei procedimenti definitivi o pendenti relativi ad abusi o violenze, allegando oltre ai provvedimenti relativi anche copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali. Dovrà, quindi, descrivere le condotte di violenza fisica, economica, psicologica o sessuale tenuti dall’altro coniuge o convivente.

Di fronte a ciò il Giudice dovrà procedere senza ritardo, compiendo le verifiche e gli accertamenti necessari al fine di decidere se emettere provvedimenti provvisori.

A tale scopo egli deve chiedere al Pubblico Ministero e alle altre Autorità competenti se esistano eventuali procedimenti relativi ad abusi e violenze in corso o già decisi.

Il Pubblico Ministero e le altre Autorità a cui verrà rivolta tale richiesta hanno un termine di 15 giorni per rispondere e inviare tutte le informazioni.

Il Giudice fisserà un’udienza in cui ascoltare le parti ma, al fine di tutelare la sicurezza della pretesa vittima della violenza, potrà evitare la contemporanea presenza delle parti all’interno dell’aula.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze riportate sia stata inserita in una collocazione protetta il Giudice, se lo ritiene opportuno per la sua sicurezza, potrà ordinare la secretazione dell’indirizzo ove la  vittima dimora. Sono poi previste delle regole per evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria.

Si parla di vittimizzazione secondaria quando le stesse Autorità chiamate a tutelare la vittima  di una violenza la sottovalutano e non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza.

Al fine di scongiurare tale rischio la nuova normativa prevede che le parti non sono tenute a presentarsi personalmente all’udienza.

Il Giudice potrà disporre l’udienza da remoto o stabilire scansioni orarie per la comparazione delle parti al fine di evitarne l’incontro.

Tuttavia, se le parti si presentano, come detto, si prevede che il Giudice non svolga il tentativo di conciliazione né inviti le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare.

In caso di presenza in aula il Giudice ascolta le parti procedendo all’interrogatorio libero sui fatti allegati e può anche avvalersi di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Egli può inoltre assumere informazioni sommarie da persone informate dei fatti, può ascoltare  testimoni e acquisire rapporti di intervento delle Forze dell’Ordine.

Il Giudice potrà acquisire d’ufficio documenti oppure assumere d’ufficio ogni altro mezzo di prova nel rispetto del contraddittorio, al fine di accertare la fondatezza o meno dei fatti allegati. In caso di figli minori il Giudice procede personalmente, senza ritardo, all’ascolto del minore ma deve evitare ogni contatto tra quest’ultimo e la persona indicata come autore delle violenza.

Infine, svolti tutti  gli accertamenti, se il Giudice ravvisa la fondatezza delle allegazioni, adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore. Se poi ritiene necessario tutelare la vittima e figlio minore può disporre l’intervento dei servizi sociali disciplinando il diritto di visita dei minori in modo da non compromettere la sicurezza delle personeda tutelare. Le misure sono quelle previste per gli ordini di protezione ai sensi dell’art. 473 bis.70 c.p.c.

Come già detto, rimane poi sempre percorribile la via del solo ricorso al Giudice al solo scopo di ottenere il provvedimento di protezione con il quale la pretesa vittima chiede che il Magistrato ordini all’autore della violenza di allontanarsi immediatamente dalla residenza familiare e dai luoghi

Gli ordini di protezione possono durare al massimo un anno.

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