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La GIUSTIZIA RIPARATIVA in vigore dal 30 giugno 2023

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La giustizia riparativa costituisce una novità tra le maggiori del decreto legislativo 150 del 2022, non è ancora in vigore perché l’entrata in vigore di questa parte del decreto è stata differita di 6 mesi e, pertanto, sarà in vigore dal 30 giugno 2023.

Vista l’importanza dell’argomento e l’imminente scadenza ho pensato di parlarne ad un evento molto importante organizzato dall’AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, presieduta dall’Avv. Gian Ettore Gassani, che si terrà a Roma, presso l’Hotel Cicerone, il prossimo venerdi 28 aprile.

Si tratta di un convegno molto atteso perchè affronterà il tema della Riforma Cartabia sia in sede civile che penale.

Il titolo quarto del decreto legislativo 150/22 che si compone di 26 articoli, dal 42 al 67, è integrato con alcune disposizioni modificatrici del codice di procedura penale e del codice penale.

Intanto cerchiamo di capire cosa s’intende per giustizia riparativa.

Si tratta di un programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensualeattivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

Ma perché questa riforma?

Innanzitutto per dare una disciplina “organica” idonea a dare un quadro d’insieme e raggruppare alcuni iniziative limitate ed episodiche che si sono sviluppate a macchia di leopardo in Italia. Mi riferisco, in particolare, alla giustizia minorile in cui esperienze di giustizia riparativa sono state effettuate e ancora, ragione più rilevante, per dare attuazione al diritto europeo che prevede l’istituzione di tali servizi.

Sono molte le fonti, il punto di riferimento della disciplina e, alcune, come la Direttiva numero 29 del 2012, ci vincolano nel senso che costituiscono, sia pure come norme finali, il quadro entro cui la nostra legislazione si colloca.

Questa direttiva era stata attuata solo in parte dal d.lgs. 15/12/2015 n. 212, tanto che la Commissione dell’Unione europea aveva aperto nei confronti dell’Italia una formale procedura di infrazione per il mancato suo corretto recepimento, anche a causa della mancanza di una disciplina organica della giustizia riparativa.

Il problema che si pone è la costituzionalità dell’istituto nella sua applicabilità alle persone che non siano state condannate in modo definitivo, in rapporto alla presunzione di innocenza.

Sicuramente su questo verrà chiamato a pronunciarsi il Giudice Costituzionale.

Tuttavia, ricordo che la Corte Costituzionale ha ritenuto non contrastante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova con la presunzione d’innocenza. Ha rilevato, infatti, che la messa alla prova si basa sulla volontà dell’imputato, riferita non solo alla richiesta ma anche all’esecuzione del programma di trattamento, il quale non è una sanzione penale eseguibile coattivamente.

Anche la giustizia riparativa si fonda sul consenso dei partecipanti che dev’essere libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta ed è sempre revocabile anche per fatti concludenti.

E’ bene precisare subito che questa giustizia si affianca alla giustizia tradizionale e non intende in alcun modo sostituirla, pertanto, non è alternativa, né è ad essa sussidiaria, ma è complementare.

Come idea di fondo la giustizia riparativa risponde ad una logica diversa da quella punitiva che appunto vuole infliggere una pena per il reato perché non ha come finalità quella di punire il soggetto agente ma quella di rimediare alle conseguenze che il reato ha su tutte le persone coinvolte, quindi, sia sul soggetto agente responsabile dell’offesa (si parla di offesa perchè il reato potrebbe anche non esserci ad es. per motivi di assenza dell’elemento soggettivo, di causa di non punibilità o di cause estintive ecc.) sia sulla persona offesa che sulla stessa collettività ed i parenti di chi risente le conseguenze del fatto commesso.

Ad ogni modo l’offesa è un po’ il presupposto, il pilastro su cui ogni programma di giustizia riparativa si regge.

L’art. 42 definisce come vittima del reato la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

L’autore dell’offesa è indentificata come: 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l’imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344–bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato;

L’art. 42 alla lettera d) fornisce anche la definizione di familiare: il coniuge, la parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell’offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell’offesa.

Ebbene, tutti i soggetti coinvolti hanno la possibilità di partecipare al programma al fine di trovare un rimedio alle conseguenze che su di loro ha avuto l’offesa.

L’obiettivo del programma è, pertanto, quello di raggiungere un accordo finalizzato alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco (quindi, riconoscimento della vittima del reato e responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa) e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.

Si tenga presente che l’esito riparativo può anche essere solo simbolico (accordi relativi alla frequentazione di luoghi o persone, scuse formali, impegni comportamentali) o materiale (risarcimento del danno, restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori).

Il consenso dei partecipanti dev’essere “personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta”. Esso, inoltre, “è sempre revocabile anche per fatti concludenti”.

La partecipazione delle persone coinvolte avviene con l’aiuto di un mediatore, terzo, imparziale, adeguatamente formato dice la normativa. In realtà poi, a voler essere precisi, per ogni programma di giustizia riparativa i mediatori sono due, proprio perché occorre tenere conto degli interessi che partono inizialmente in modo conflittuale tra l’autore dell’offesa e la vittima della stessa offesa.

La caratteristica di ogni programma è il dialogo, l’incontro di queste persone.

A questo punto ci si rende conto che quando parliamo di giustizia riparativa non siamo davanti a un procedimento giurisdizionale ma ad un servizio pubblico, peraltro gratuito, tanto è vero che allo svolgimento di questo programma sono estranei sia i Giudici che i difensori.

Queste figure, fondamentali nel processo penale, entrano nella giustizia riparativa all’inizio, per la decisione se avviarla o meno, e solo su richiesta degli interessati, e vi partecipano anche alla fine del programma quando i difensori sono presenti per la definizione degli accordi relativi all’eventuale esito riparativo ed il Giudice è incaricato di valutarne l’ esito.

Come detto è un programma complementare, ma non si tratta di una complementarietà in malam partem cioè a danno dell’imputato perchè la partecipazione al programma non può produrre alcun effetto negativo a suo danno.

L’art. 58 che è fondamentale per questo istituto prevede che “In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa”.

“In ogni caso”, significa anche quando la mancata effettuazione del programma sia attribuibile alla persona indicata come autore dell’offesa, che non abbia ritenuto di dare seguito alla ordinanza dell’autorità giudiziaria che lo abbia “inviato” al centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma.

C’è, pertanto, una libertà delle parti anche in itinere.

Chi ha inizialmente accettato non è costretto poi ad andare avanti, c’è sempre la libertà di scelta e quindi la complementarietà è soltanto in bonam partem a favore dell’imputato.

Vi sono barriere oggettive tra il servizio di giustizia riparativa è il processo penale perché il mediatore e le parti hanno il dovere di riservatezza, vi è la inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni che si rilasciano in questo programma.

L’articolo 50 del decreto legislativo, sotto la rubrica del dovere di riservatezza, prescrive:

I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che quando le dichiarazioni integrino di per sé reato.

I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell’interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Legislatore nel configurare questo Istituto ha cercato di non determinare un ritardo o un rallentamento dei processi, perchè, come detto, il percorso è separato e parallelo a quello della giustizia punitiva.

L’unico caso in cui il Giudice, in seguito all’emissione dell’avviso di cui al 415 bisc.p.p., può disporre, su richiesta dell’imputato, la sospensione del procedimento per un massimo di 180 gioni si ha nel caso di reato perseguibile a querela soggetta a remissione.

In tutti gli altri casi la giustizia riparativa si affianca allo svolgimento del processo penale senza alcuna possibilità di rallentarlo o di inciderne sui tempi. E questo mi pare ovvio altrimenti i processi si allungherebbero a dismisura e potrebbe esserci un uso strumentale.

Quali sono gli effetti positivi?

Innanzitutto è prevista la remissione tacita della querela quando il querelante abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; tuttavia, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni siano stati rispettati”.

Poi c’è stata l’introduzione all’art. 62, co. 1, n. 6), c.p. della previsione secondo la quale rientra tra le circostanze attenuanti comuni anche «l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati».

Occorre che questo impegno comportamentale sia adempiuto non basta che sia stato assunto, quindi una garanzia della norma per far sì che ci sia un effettività e non soltanto parole scritte su un foglio di carta.

Altro effetto positivo è che la partecipazione con esito positivo è valutabile nella determinazione dell’entità della pena, aggiungendosi ai criteri previsti dall’art. 133 c.p.;

Infine è consentita la sospensione condizionale della pena non superiore ad un anno, se l’esito riparativo interviene quando non sia stata ancora pronunziata la sentenza di primo grado (modifica del comma 4 dell’art. 163 c.p.).

Il problema che si pone è che questi effetti in favore dell’imputato possono intervenire in certi momenti particolari del processo.

Potrebbe accadere che l’esito riparativo si realizzi in un momento in cui è processualmente preclusa l’applicazione della circostanza attenuante dell’art. 62 n, 6 c.p. ovvero non può piu essere modificata la pena irrogata nel giudizio di merito o non può essere più disposta la sospensione condizionale della pena.

Ciò potrebbe accadere perchè uno dei principi generali previsti per la giustizia riparativa è la “garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma” che vorrebbe dire che i mediatori godranno di un tempo sufficiente e adeguato per portare a termine il loro compito. Occorre che abbiano del tempo a disposizione per arrivare ad un esito positivo e si capisce perché: si parte dalla contrapposizione di chi ha subito l’offesa e di chi l’ha arrecata. E’ chiaro che è solo il tempo può consentire di arrivare ad una avvicinamento di queste due posizioni inizialmente contrapposte.

Dalla durata più o meno lunga del processo penale può derivare l’estinzione del reato soggetto a remissione della querela ovvero, per gli altri reati, l’entità della pena applicata o anche la sospensione della sua esecuzione (se la pena inflitta è entro un anno).

In tutti questi casi il sopraggiungere tardivo dell’esito riparativo ha effetti limitati alla fase di esecuzione della pena, come precisati dal nuovo art. 15–bis dell’ordinamento penitenziario (introdotto dall’art. 78 d.lgs. n. 150/2022).

Dubbi di costituzionalità possono derivare dai limiti temporali posti per la valutazione nel processo penale dell’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa.

Ci sono effetti anche di carattere esecutivo e, quindi, la possibilità di godere di benefici penitenziari se l’esito riparativo arriva dopo il giudicato, tuttavia, è evidente che tali benefici non incideranno sulla pena.

Allora viene da chiedersi: se si arriva all’esito riparativo nel momento in cui questi benefici sulla pena non possono più essere conseguiti basterà all’imputato ormai condannato beneficiare dei vantaggi che gli garantisce l’esito riparativo?

Non si porrà un problema di costituzionalità anche per questo?

Ci potrebbe essere una disparità di trattamento punitivo tra i vari imputati non a loro imputabile e, dovuti a fattori accidentali ed esterni. Alcuni procedimenti in alcune parti del Paese sono più veloci, il carico di ogni Procura è differente ecc.

Probabilmente bisognerà a livello interpretativo arrivare a qualche soluzione che tenga conto di questo inconveniente che i tempi lunghi della Giustizia riparativa possono comportare come disparità di trattamento tra i vari imputati in ordine ai benefici conseguibili da un programma che abbia avuto un esito riparativo positivo come tale riconosciuto.

È uno dei problemi che pone questa normativa però è chiaro che ogni istituto nuovo crea polemiche. Ciò è accaduto quando fu introdotto il patteggiamento, l’accordo sull’entità della pena, così come nell’ipotesi più recente di sospensione del processo con messa alla prova che è andato varie volte alla Corte Costituzionale con richiesta di incostituzionalità e la Corte Costituzionale bene ha fatto a rigettarle tutte anche perchè oggi è il procedimento speciale più applicato rispetto agli altri tradizionali del codice di procedura penale.

L’accesso ai programmi di giustizia riparativa presuppone che l’imputato abbia “riconosciuto i fatti essenziali del caso”, secondo quanto richiesto dall’art. 12, lettera c), della citata direttiva europea del 2012.

Questo pre–requisito non è espressamente previsto nel d.lgs. n. 150/2022, ma il suo recepimento nella disciplina interna appare doveroso perché il citato art. 12 lo include tra le condizioni minime della procedura di giustizia riparativa.

I “fatti essenziali del caso” devono essere riconosciuti da questo soggetto, perché la giustizia riparativa consiste nel tentativo di “risoluzione delle questioni derivanti” da quel caso, che pertanto è il punto di partenza dell’accesso al relativo programma.

Ma non è detto che l’offesa verificatasi comporti l’esistenza del reato, il quale potrebbe risultare escluso per l’esistenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o di una causa estintiva. Quindi il riconoscimento “dei fatti essenziali del caso”, da parte della persona indicata come autore dell’offesa, non implica una ammissione di responsabilità penale, sia perché l’offesa non è ancora reato, sia perché si tratta di mera “indicazione”, scelta lessicale che è stata motivata dal “doveroso rispetto della presunzione di innocenza”.

Per quali reati si può accedere al programma? Per tutte le fattispecie, a prescindere dalla gravità.

Chi cura il programma di giustzia riparativa?

Il programma è curato dal c.d. Centro per la giustizia riparativa, una struttura pubblica istituita presso gli enti locali, che ha il compito di organizzare, gestire, erogare e curare lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
All’interno di ciascun distretto di Corte d’Appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa (cui partecipano i rappresentanti del Ministero della Giustizia, dei Comuni Province e Città metropolitane presenti nel distretto). La Conferenza, sentiti il Presidente della Corte d’Appello, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sentiti anche i membri esperti della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, individua, mediante protocollo d’intesa, uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa.

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 la Conferenza locale provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa erogata da soggetti pubblici o privati specializzati convenzionati con Ministero della giustizia.

Quando si può accedere al programma?

In ogni stato e grado del procedimento penale, anche prima della proposizione della querela e fino alla fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’art. 344 bis c.p.p. o per intervenuta causa estintiva del reato.

Come si accede al programma?

In ogni stato e grado del procedimento, il Giudice può disporre l’invio dell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa con ordinanza (nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato):

1) d’ufficio

2) su richiesta dell’imputato

3) su richiesta della vittima

in ogni caso prima dell’invio deve sentire le parti e i difensori. La vittima deve essere sentita solo se il Giudice lo ritiene necessario.

Il Giudice dispone il rinvio in presenza di due requisiti:

  1. a) che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essereutile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede;
  2. b) non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.

Al termine dello svolgimento del programma: il Giudice acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore, che contiene la descrizione delle attività svolte l’esito riparativo raggiunto. Il mediatore comunica all’autorità giudiziaria procedente la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Il mediatore

In ragione della delicatezza del ruolo svolto dal professionista, richiede competenze multidisciplinari e trasversali, idonee a garantire l’ascolto dei percorsi dei partecipanti e la rielaborazione di eventi traumatici e di comportamenti che, integrando il disvalore sociale tipico del reato, potrebbero essere, sono o sono stati oggetto di accertamento giurisdizionale.

Mediare, come dico spesso, è un arte.

Riuscire a far pervenire ad un accordo conciliativo le parti, aiutarle a scoprire le ragioni profonde dei propri comportamenti e a liberarsi dalle dinamiche distruttive che spingono ad aggredire l’altro nuocendo a se stessi significa prevenire eventuali futuri conflitti.

A tale scopo, il legislatore ha disciplinato le modalità di formazione teoriche e pratiche, volte a garantire il raggiungimento del benessere delle persone in sofferenza, conseguibili attraverso corsi universitari e soprattutto mediante esperienze concrete, sperimentabili nei Centri di giustizia riparativa.

Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa

Al fine di assicurare il reperimento di mediatori nelle more della messa a sistema della giustizia riparativa la disciplina transitoria prevede: – all’art 93 Inserimento nell’elenco dei mediatori

  1. Sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtu’ di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell’ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
  2. L’inserimento nell’elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell’interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché’ di inserimento nell’elenco di cui ai commi 1 e 2.

Per terminare vi segnalo che il Prof. Vincenzo Maria Mastronardi, Psichiatra, Criminologo clinico, Psicoterapeuta Già Direttore della Cattedra di Psicopatologia forense Sapienza Università di Roma, ha in programma un Master per “Mediatore penale esperto in giustizia riparativa” presso il Consorzio Universitario Humanitas di Roma, fruibile anche in modalità FAD della durata di 12 mesi, in linea con le novità e con le prescrizioni introdotte dalla Riforma.

Inoltre, vi consiglio la lettura di un ottimo libro scritto dalla Collega e Amica Arianna Agnese, ”La Giustizia Riparativa nel D.Lvo 150/2022 riflessioni critiche a prima lettura di Arianna Agnese e Francesco P. Marinaro” che ho trovato molto utile nello studio dell’argomento e da cui ho preso spunto per l’articolo.

 

 

Un evento unico!

Non ho mai partecipato o assistito ad un evento così bello, arricchente e meraviglioso come quello organizzato dallAMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani.

È una realtà unica e speciale e sono fiera di rappresentare Milano!

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