E’ stato modificato il regolamento per la tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio.
Le nuove norme saranno in vigore dal 27 ottobre 2019. Le tematiche interessate ai cambiamenti sono principalmente quattro:
1. Assolvimento dell’obbligo formativo
2. Regolamentazione del corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale
3. Modalità di presentazione della domanda di inserimento e permanenza
4.Difese d’ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione
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Assolvimento dell’obbligo formativo
L’assolvimento dell’obbligo formativo non può riguardare il triennio precedente alla presentazione della domanda, bensì solo l’anno antecedente. Le modifiche statuiscono che l’obbligo formativo si intende assolto allorquando l’avvocato, nell’anno precedente l’istanza di inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.
Regolamentazione del corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale
Essendosi formate plurime interpretazioni sul requisito della biennalità, per garantire omogeneità sul territorio, le modifiche prevedono che il corso debba svolgersi in un arco temporale di ventiquattro mesi. Preso atto che numerosi attestati non riportavano le modalità di svolgimento del corso, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto delle indicazioni normative, è stato esplicitato che, in ipotesi di superamento dell’esame, la commissione esaminatrice dovrà rilasciare un attestato ove dovrà essere precisato che il corso, della durata di almeno 90 ore, ha avuto durata biennale e che i contenuti delle lezioni sono conformi alle materie stabilite nel modello minimo uniforme.
Modalità di presentazione della domanda di inserimento e permanenza
Viene previsto che l’Avvocato possa compilare, attraverso la nuova piattaforma informatica gestionale del CNF, operativa agli inizi del 2020, una dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 per attestare la partecipazione, anche in veste di sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nello stesso anno solare, cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento ove non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento, e pure nel rispetto del limite che prevede che non possano essere validamente computate più di tre udienze avanti al Giudice di Pace e più di due ove il difensore sia stato nominato ex art. 97 c. IV c.p.p. Per agevolare la procedura sono stati inseriti, all’interno del gestionale, gli schemi di domanda ed autocertificazione per i richiedenti, come pure i modelli di parere che il Consiglio dell’Ordine è tenuto ad esprimere sulle richieste di iscrizione e di permanenza.
Difese d’ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione
CNF e Corte di Cassazione hanno elaborato un sistema di scelta del difensore che permette alla Corte stessa l’estrazione del difensore mediante un algoritmo di rotazione, che consente anche di assicurare che i difensori inseriti nell’elenco tenuto dal CNF possano essere, a turno selezionati.
https://www.studiocataldi.it/articoli/36268-avvocati-d-ufficio-in-vigore-le-nuove-regole.asp