Per la nuova legge “sussiste sempre il rapporto di proporzione” nei casi di legittima difesa in casa o sul luogo di lavoro se taluno “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.
Inoltre “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.
Nell’articolo 2, che riguarda i casi di “eccesso colposo”, “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità” ha agito “in stato di GRAVE TURBAMENTO, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Sì prevedono pene più severe per i reati di violazione di domicilio, furto in casa e rapina;
Si esclude il risarcimento in sede civile di eventuali danni arrecati al ladro se chi si è difeso viene assolto in sede penale;
Sì introduce il rimborso a spese dello Stato delle spese giudiziarie per chi è stato prosciolto o assolto in casi di legittima difesa e stabilisce una priorità per i processi relativi a questi casi.
Tuttavia, l’avverbio “sempre” non deve indurre in errore.
Affinché la difesa armata sia lecita occorre che ci sia un’aggressione e intrusione con “violenza o minaccia di uso di armi”. Ad ogni modo sarà il magistrato che caso per caso valuterà anche l’esistenza del “grave turbamento “. Pertanto, a livello applicativo non cambierà poi molto.
In verità nella maggioranza dei casi gli indagati vengono prosciolti prima del dibattimento.
Infatti, secondo i dati disponibili, nella fase dibattimentale i procedimenti iscritti per “difesa legittima” sono stati 5 nel 2013, nessuno nel 2014, 3 nel 2015, 2 nel 2016; quelli per “eccesso colposo” in legittima difesa sono stati 2 nel 2013, nessuno nel 2014, 1 nel 2015, 2 nel 2016.