La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali – chiamata anche Convenzione di Lanzarote – è un trattato multilaterale del Consiglio d’Europa, con cui gli Stati membri si accordano per contrastare forme di abuso sessuale nei confronti dei bambini.
È il primo trattato internazionale che affronta gli abusi sessuali nei confronti dei bambini che avvengono anche all’interno della famiglia.
È stata firmata nel 2007 in Spagna, a Lanzarote, e poi sottoscritta dai 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, 44 dei quali l’hanno già ratificata. L’Italia l’ha ratificata nel 2012.
Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.
La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
Lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni allarmanti in particolare per quanto riguarda l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato.
La novità principale della legge di ratifica riguarda la introduzione nel codice penale di due nuovi reati: la istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis codice penale) e l’adescamento di minorenni o grooming ( art. 609 undecies codice penale). Il primo prevede la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni per chiunque, con qualsiasi mezzo, anche il web, istighi il minore a commettere reati come la prostituzione minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sui bambini. Stessa pena è prevista per chi faccia apologia di questi reati.
Il secondo definisce l’adescamento di minore come – testualmente – “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”; per tale reato si prevede la reclusione da uno a tre anni.
La ratifica della Convenzione ha comportato anche l’inasprimento delle pene per tutta una serie di reati, dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati a sfondo sessuale a danno di minori.
È altresì previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile e, circostanza rilevante, non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti commessi a danno di minori.
E’ stato modificato anche l’art. 609 decies c.p. : il primo comma è modificato nel senso che, quando si procede per uno dei reati sopra indicati, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni; il secondo comma dell’articolo, poi, è sostituito dal seguente: “nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché da gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dalla autorità giudiziaria che procede”.
Ruolo determinante è stato dato alla presenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile: infatti all’art. 351 c.p.p. è aggiunto il seguente comma “Nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, quater, quinquies cp (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, sfruttamento prostituzione minorile), 601, 602 cp (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni) la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero”.
Inoltre all’art. 362 c.p.p., relativo alla assunzione di informazioni, è aggiunto il seguente comma: “Nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 351comma 1ter cp (delitti sopra indicati) il Pubblico Ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile”.
La presenza dell’esperto è prevista anche nella parte processuale: all’art. 391 bis c.p.p., ove si aggiunge il seguente comma: “Nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 351 comma 1 ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile”.
Pertanto, l’audizione di persone minori, sia essa assunta in sede di sommarie informazioni o dal difensore in sede di indagini difensive, sia essa disposta dal P.M. dovrà prevedere necessariamente la presenza di un esperto (psicologo o psichiatra infantile).
Ulteriore rilievo alla presenza dell’esperto viene conferito dalla legge di ratifica nella modifica alla legge n. 354/75 in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori, laddove viene inserito un nuovo articolo, precisamente il 13 bis (“Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”) che testualmente recita: “Le persone condannate per i delitti …. (sopra elencati) …., se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione”.
Quindi la sottoposizione a trattamento psicologico da parte del condannato per reati sessuali a danno di minori sarà finalizzata non solo al recupero del reo, ma valutata in termini positivi dal Magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza ai fini della concessione dei benefici.