La responsabilità sul piano civile, in capo al phisher, viene accentuata, inoltre, da ulteriori molteplici violazioni sanzionate dalla disciplina sulla privacy”.
In alternativa, inoltre, l’utente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo introdotto dall’art. 128-bis della l. n. 262/2005 (“T.U. Bancario”), per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti, le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
Il ricorso all’ABF, ovviamente, non preclude l’accesso all’ordinario giudizio civile, atteso che le decisioni dello stesso non sono vincolanti.