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Decreto ingiuntivo non opposto e precetto bastano all’Avvocato d’ufficio per richiedere la liquidazione!

Amici cari, oggi voglio evidenziarvi un documento che vi sarà molto utile: l’ ordinanza n. 3673/2019 della Cassazione, depositata il 7 febbraio u.s.
Stabilsce un principio fondamentale e cioè che il difensore, per farsi liquidare le somme dal Tribunale, non deve portare a termine e in sequenza tutte le attività previste per recuperare il proprio credito. Egli infatti non è tenuto a dimostrare la non abbienza o completa impossidenza del proprio assistito.
Decreto ingiuntivo, non opposto, e notifica del precetto sono elementi sufficienti per richiedere allo Stato il proprio compenso.
Ciò è molto importante se si considera che nel caso dei pignoramenti mobiliari, spesso il Tribunale richiede, in caso di assenza del debitore, più accessi dell’Ufficiale giudiziario presso l’abitazione dell’inadempiente. Naturalmente questo ha sempre comportato un problema per l’Avvocato che, visti i tempi lunghi del personale addetto, decorsi i 90 giorni, si ritrovava a dover redigere e notificare più volte l’atto di precetto.
Nel caso di specie, lo stesso provvedimento impugnato dà atto che l’avvocato “ha ….espletato inutilmente tutte l’iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l’esperimento del procedimento monitorio esitato nell’emissione del decreto ingiuntivo non opposto e ha poi intimato atto di precetto…pur avendo proceduto in via esecutiva …” e tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che nessuna norma di legge impone l’espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella Sua ordinanza (“non ha completato il pignoramento mobiliare attivato mediante l’accesso all’interno dell’immobile presso il quale l’imputato aveva eletto domicilio, per verificare la possibile esistenza di beni mobili utilmente pignorabili e non ha nemmeno allegato alcuna visura della conservatoria RRII ovvero del PRA….di talché avrebbe potuto legittimamente inoltrare l’istanza di liquidazione ….solo dopo che l’esecuzione mobiliare si fosse rivelata infruttuosa, il soggetto fosse risultato privo di proprietà immobiliari ….e non fossero note sue ragioni di credito, stipendio, conto corrente bancario, ecc. aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi”).
Infatti, il meccanismo di cui all’articolo 116 DPR n. 115/2002 non postula la non abbienza dell’imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito (v. Cass. pen. n. 46741/2007).
E’ stato altresì precisato che, poiché l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria.
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