È quanto ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 406/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una della ex moglie che si era vista negare dalla Corte d’Appello l’assegno divorzile.
Cio’ perché la donna aveva iniziato a convivere con un altro uomo.
Un investigatore privato aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura.
La Cassazione spiega che il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016).
A nulla sono valse le contestazioni della donna circa l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie: in particolare, aveva dichiarato di beneficiare di un contributo di assistenza da parte del Comune di residenza che avrebbe dovuto dimostrare l’insussistenza della stabile convivenza con il suo compagno.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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