Il Decreto Legge 5 ottobre 2018, n. 115 ha introdotto importanti novità in tema di giustizia amministrativa.
All’ art. 133 del Codice del procedimento amministrativo, che definisce l’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è stata aggiunta la lettera z-sexies) relativa a “le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.” Peraltro attribuendo alla competenza funzionale del TAR Lazio ogni controversia.
Tali procedimenti sono poi attratti al rito accelerato di cui all’art. 119.
Il rito applicabile a tali tipologie di controversie, ossia quelle relative a ammissioni e esclusioni da competizioni sportive subisce poi una caratterizzazione decisamente forte: viene introdotto un comma 3bis all’art. 62 del Codice dei procedimenti amministrativi.
Il CONI avra’, inoltre, la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ed infine è previsto che le nuove disposizioni si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso.
All’ art. 133 del Codice del procedimento amministrativo, che definisce l’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è stata aggiunta la lettera z-sexies) relativa a “le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa’ o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.” Peraltro attribuendo alla competenza funzionale del TAR Lazio ogni controversia.
Tali procedimenti sono poi attratti al rito accelerato di cui all’art. 119.
Il rito applicabile a tali tipologie di controversie, ossia quelle relative a ammissioni e esclusioni da competizioni sportive subisce poi una caratterizzazione decisamente forte: viene introdotto un comma 3bis all’art. 62 del Codice dei procedimenti amministrativi.
Il CONI avra’, inoltre, la facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ed infine è previsto che le nuove disposizioni si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso.