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Come aderire alla rottamazione ter. Modello e istruzioni.

In data 6.11.2018 sono stati pubblicati da Agenzia delle Entrate-Riscossione i moduli per aderire alla rottamazione-ter. I modelli, disponibili sul portale e presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, devono essere utilizzati per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018:

  • il modello DA-2018, è utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  • il modello DA-2018-D è destinato ai contribuenti che intendono definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea.

In generale, per prima cosa è previsto che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 possano essere estinti senza versare sanzioni e interessi. Il versamento di tali importi potrà essere versato in due modalità, cioè in un’unica soluzione o con pagamento dilazionato in 10 rate. Dato che le rate avranno scadenza semestrale, adottando la rateizzazione è possibile versare quanto dovuto in 5 anni. Inoltre è stato deciso che si applicherà il tasso annuo del 2%, percentuale più che dimezzata rispetto alle versioni precedenti che prevedevano il 4.5%.

Non è consentito il lieve inadempimento pertanto in caso di pagamento non integrale o non tempestivo, la procedura si considera non perfezionata. Infatti, in caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. In questo caso, l’Agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Il contribuente dovrà:

  • presentare all’agente della riscossione domanda di adesione alla rottamazione entro il 30.04.2019;
  • indicare in tale domanda le modalità di versamento e nel caso, il numero di rate prescelte;
  • indicare nella domanda di adesione, l’intenzione di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi che intende definire. Il giudizio sarà sospeso dal giudice fino al pagamento di quanto dovuto dietro presentazione della dichiarazione. Il giudizio si estinguerà dopo la produzione di una delle due parti della documentazione attestante i versamenti eseguiti e il perfezionamento della procedura. Se la rottamazione non si perfeziona per mancati pagamenti allora, su istanza di una delle parti, il giudice potrà revocare la sospensione del giudizio.

https://www.guidafisco.it/rottamazione-ter-come-aderire-modello-domanda-scadenza-2150

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