La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione V, nella sentenza 19 settembre 2018 ha stabilito che, in materia di occupazione, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento.
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone una lavoratrice al suo datore di lavoro e all’Istituto nazionale di previdenza sociale spagnolo, relativamente al diniego di questi ultimi di sospendere il suo contratto di lavoro e di concederle un’indennità per rischio durante l’allattamento.
Per quanto concerne l’onere della prova nei casi di discriminazione e di infortuni sul lavoro, nei procedimenti in cui dagli argomenti della parte ricorrente risulti che esistono seri indizi di discriminazione fondata su sesso, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età, molestie o in presenza di qualsiasi altra violazione di un diritto fondamentale o di una libertà pubblica, spetta al convenuto fornire una giustificazione oggettiva e ragionevole, suffragata da prove sufficienti, delle misure adottate e della loro proporzionalità.
Corte Giustizia Europea - Sentenza n. C-41-17