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Ecco cosa dice il c.d. “Decreto Salvini”.

Pubblicato il 4 Ottobre in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge sulla sicurezza e sull’immigrazione si compone di 4 titoli:

1) Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;

2) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;

3) Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

4) Disposizioni finanziarie e finali.

Ecco i punti salienti:

Immigrazione
i permessi “per motivi umanitari” sono sostituiti da quelli “per cure mediche”, “per atti di particolare valore civile” o quando “il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”.
l’ordinanza di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario “non è appellabile”. Il termine per proporre ricorso in Cassazione è di 30 giorni.
la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio è raddoppiata, da 90 a 180 giorni.
per assicurare “la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione” dei Cpr, “per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”.
il richiedente può essere trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 30 giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286″ (i cosiddetti hotspot) “per la determinazione e la verifica dell’identità e della cittadinanza”.
In caso di espulsione, qualora non via sia disponibilità di posti nei Cpr “il giudice di pace, su richiesta del questore, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, fino alla definizione del procedimento di convalida, in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’autorità di pubblica sicurezza”.
il Fondo per i rimpatri è incrementato di 500mila euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020″.
diniego e revoca della protezione internazionale sono previsti anche per i reati di violenza sessuale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, mutilazione e lesione degli organi genitali femminili, furto aggravato dall’uso di armi o narcotici.
lo Sprar accoglie solo i titolari di protezione internazionale o i minori stranieri non accompagnati: “i richiedenti asilo presenti nel Sistema alla data di entrata in vigore del decreto rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato”.
la cittadinanza italiana è revocata in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo.

Sicurezza
i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che noleggia un autoveicolo vengono trasmessi al Centro elaborazione dati delle forze dell’ordine per “il raffronto automatico con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria o dell’autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite dalle forze di polizia per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo”. I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni.
il personale del Corpo di polizia locale dei centri con oltre 100 mila abitanti “quando procede al controllo e all’identificazione delle persone” ha accesso al Centro elaborazione dati delle forze dell’ordine.
i Comuni con oltre 100 mila abitanti possono procedere alla sperimentazione di “armi comuni a impulso elettrico” (i cosiddetti taser, ndr) quale dotazione di reparto per il Corpo di polizia locale.
il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può essere adottato anche nei confronti dei soggetti sospettati di terrorismo.
il daspo può essere esteso anche a “presidi sanitari” e “aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli”.
i beni confiscati alla criminalità organizzata “di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita”.

articolato4102018

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