Ad integrare il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis cod. pen., peraltro, sono sufficienti due condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.
La concentrazione delle condotte di reiterate molestie, anche in un contenuto lasso temporale, può provocare, in effetti, una situazione psicologica di vulnerabilità che funge da determinatore di uno degli eventi del reato.
Nel caso di specie, i testimoni hanno dato conto della serie ininterrotta delle condotte vessatorie dell’imputato, protrattesi per due settimane e riconducibili al rifiuto dell’epilogo della relazione, sostanzialmente caratterizzate da insistenti telefonate, messaggi e appostamenti, culminati in una violenta aggressione.
Ed in un contesto simile anche l’omaggio di doni indesiderati – ed in quanto tali declinati dalla destinataria – assume oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione ed implicita richiesta di ripristino dei rapporti.
Inutile sostenere si trattasse di condotte finalizzate a ricomporre la rottura della relazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come in conseguenza della ininterrotta ingerenza dell’imputato nella vita della persona offesa, questa abbia maturato un perdurante stato d’ansia e di paura, tale da indurla – subito dopo la denuncia – a lasciare la città ed a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti.