Quello che, purtroppo, alcuni non sanno é che occorre fare di tutto per provvedere al loro mantenimento.
Un padre disoccupato che fa mancare i mezzi di sussistenza al figlio, in modo continuativo e non sporadico, disinteressandosi, dunque, moralmente e materialmente commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Soddisfare le basilari esigenze di vita dei figli (perciò non soltanto vitto e alloggio, ma anche spese di vestiario, visite mediche, istruzione ecc.) è un obbligo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34952/18.
Peraltro, trattandosi di materia sottratta alla libera autonomia delle parti, gli accordi NON omologati dal Giudice, che pare vi fossero nel caso in esame, sono nulli.
“La minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore”.
Nel caso di specie, vista la particolare gravità, non é stato ritenuto concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Dunque, per evitare la condanna occorre dimostrare l’assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni attraverso la prova di una fruttuosa attivazione alla ricerca di un’occupazione stabile. In altre parole, il genitore deve PROVARE di essersi adoperato a trovare un’occupazione (qualsiasi occupazione, anche la più umile) o che le proprie condizioni di salute lo impediscono. Inoltre occorre non aver redditi da cui attingere per aiutare i figli (ad es. conti correnti seppur modesti o beni immobili). Ciò perché essere disoccupati non significa non avere proprietà, non ricevere aiuti da genitori, non esercitare lavori in nero o non possedere qualche risparmio in banca!