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Riprendere i dipendenti al lavoro è vietato anche in presenza di consenso

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38882/2018, ribadisce il concetto che “riprendere i dipendenti al lavoro anche in presenza del consenso degli stessi è assolutamente vietato “.
La difesa dell’imputata sosteneva che tale misura si fosse resa necessaria per due ordini di ragioni: motivi di sicurezza sul lavoro (a seguito dell’aggressione ad una dipendente da parte di ragazzi ubriachi) e di tutela del patrimonio (successivamente a dei furti subiti dal locale). Sosteneva inoltre che vi fosse il consenso dei lavoratori e che in una realtà piccola come un bar – gelateria fosse sufficiente per riprendere legittimamente l’attività di avventori e dipendenti. Gli Ermellini chiariscono, invece, che le riprese possono essere autorizzate solamente se vi é l’accordo tra datore e rappresentanze sindacali dei lavoratori. Se non si raggiunge l’accordo il datore potrà richiedere un provvedimento autorizzativo alla Direzione territoriale del lavoro. In mancanza di accordo e provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa la condotta sarà illegittima e, dunque, punibile. Ciò perché i lavoratori sono soggetti deboli ed un eventuale consenso, prestato in qualsiasi forma, al momento della stipula del contratto, sarebbe viziato in quanto concesso per ottenere l’assunzione. Pertanto, la mancata opposizione dei lavoratori all’installazione di videocamere non assume alcun valore esimente.

 

 

 

Cass.38882-2018

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