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Legittimo sequestrare il telefono a chi scatta foto di nascosto

Legittimo sequestrare il telefono a chi scatta foto di nascosto

Tutti siamo dotati di smartphone e spesso cediamo alla tentazione di fotografare e riprendere. Il passo successivo è, evidentemente, la pubblicazione sui vari social network.

Sappiamo che è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, procurandosi notizie ed immagini, invada la privacy nei luoghi di privata dimora. Pertanto, è reato fotografare o realizzare video all’insaputa di persone che si trovino tranquillamente nella propria
abitazione.

Ma nei luoghi pubblici?

Non è vietato fotografare o riprendere sconosciuti.

Quello che, invece, costituisce certamente un fatto illecito è pubblicare, senza il consenso delle persone riprese, tali immagini.

Occorre, pertanto, una liberatoria scritta.

Vi è di più. L’autore di foto scattate di nascosto potrebbe rischiare il sequestro probatorio dello smartphone, in quanto tale azione è idonea a configurare il reato di cui all’art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone): Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9446/2018, ha stabilito il principio secondo cui realizza il suddetto reato la condotta di chi riprenda di nascosto, anche se la persona offesa non si accorge di nulla.

Dunque, nell’ipotesi in cui il fatto sia
oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio, ciò che rileva è la tranquillità del privato che dev’essere protetta indipendentemente dalla percezione della vittima.

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